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FINANZIAMENTI 2
 
 



Nell’operazione sono coinvolti 3 soggetti:


  • l’utilizzatore: è colui che sceglie e utilizza il bene - nell’ambito dell’esercizio di un’impresa, un’arte, una professione o un’attività istituzionale (di natura pubblica o non profit) - e può riscattarlo al termine del contratto;



  • il concedente: è la società di leasing che acquista materialmente il bene scelto dall’utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento del suo eventuale riscatto;



  • il fornitore: è chi vende il bene, scelto dall’utilizzatore, alla società di leasing.







Le diverse forme di leasing

Generalmente con il termine "leasing" o "locazione finanziaria" si fa riferimento alla tipologia più diffusa in Italia del leasing finanziario; esistono tuttavia altre forme di leasing:
leasing operativo: il leasing operativo non prevede un’opzione di riscatto e può essere posto in atto:

1- da un intermediario finanziario, in questo caso si tratta, come per il leasing finanziario, di un’operazione caratterizzata dalla trilateralità del rapporto e dalla causa di finanziamento;

2- direttamente dal produttore del bene, in questo caso si tratta di un’operazione commerciale molto simile al noleggio.

3- lease-back: è un contratto in base al quale un’azienda industriale o commerciale vende alla società di leasing il bene e la società di leasing concede lo stesso bene in leasing all’azienda venditrice.

Vantaggi:


a) Rispetto al finanziamento "tradizionale" (es. mutuo bancario), il leasing:

- presenta tempi di istruttoria rapidi;
- consente di finanziare il costo del bene per intero (i.v.a. compresa);
- è un servizio estremamente flessibile che può essere "tagliato" sulle diverse esigenze del cliente (molteplici combinazioni sono possibili tra: durata del contratto, periodicità ed importo dei canoni, valore di riscatto del bene, prestazione di servizi aggiuntivi sul bene, quali assistenza, assicurazione, manutenzione ecc.).

b) Rispetto al noleggio del bene:

- nel leasing è l’utilizzatore stesso a scegliere il bene ed il fornitore del bene stesso e, se del caso, a farsi costruire il bene "su misura";
- il leasing consente di poter usufruire di eventuali sconti sul prezzo del bene in quanto il fornitore viene pagato senza dilazioni dalla società finanziaria;
- il leasing consente, al termine ed alle condizioni stabilite nel contratto, di acquisire la proprietà del bene.

c) il leasing presenta, rispetto all’acquisto diretto del bene, i seguenti vantaggi fiscali:

- permette il frazionamento dell’i.v.a. nei canoni periodici;
- può consentire un ammortamento accelerato rispetto alle tabelle di ammortamento ordinario, attraverso la detraibilità dei canoni periodici nell’arco della durata del contratto.

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