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PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI



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L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 30 dicembre 2023, n. 213), interessa tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da eventi catastrofali (intendendosi terremoti, esondazioni, inondazioni, alluvioni e frane) causati a fabbricati, terreni, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali dell’azienda.

Cerchiamo di riassumere qui gli aspetti salienti della novità:

Chi è soggetto all’obbligo assicurativo per gli eventi catastrofali ?
Tutti gli iscritti al registro delle imprese, salvo le imprese del settore agricolo.
Poichè i professionisti, i piccoli commercianti ed artigiani sono iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese (annessa alla sezione ordinaria), in ragione di una interpretazione logica, teleologica e sistematica e considerate le finalità della nuova disciplina, l’obbligo sembrerebbe doversi effettivamente applicare anche a tali soggetti.

Quale è la scadenza per adempiere a questo obbligo assicurativo ?


- 31.12.2025
per le piccole e micro imprese (ossia le imprese che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore ad Euro 5.000.000; ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori ad Euro 10.000.000; numero medio dei dipendenti durante l’esercizio fino a 50 unità).

- 30.09.2025
per le imprese di medie dimensioni (ossia le imprese che non rientrano nei requisiti di piccole e micro imprese e che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore ad Euro 25.000.000, ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori ad Euro 50.000.000; numero medio dei dipendenti durante l’esercizio fino a 250 unità).

- 30.06.2025
per le grandi imprese (ossia le imprese che rientrano in almeno due dei seguenti criteri: stato patrimoniale superiore ad Euro 25.000.000; ricavi netti di vendite e prestazioni superiori ad Euro 50.000.000; numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore a 250 unità), con uno slittamento a tale data delle sanzioni previste.

Quali sono i beni ed i valori per cui ci si deve assicurare ?

Fabbricati: occorre assicurare il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.
Terreni: occorre assicurare il costo di ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno.
Impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali: occorre assicurare il costo di rimpiazzo, cioè il costo di sostituzione con altri della medesima utilità.
Non vige l’obbligo di assicurare le merci, ma rimane una facoltà dell’azienda, insieme ad altre garanzie accessorie che si differenziano da compagnia a compagnia.

Quali sono le franchigie ed i limiti di indennizzo imposti dalla legge ?
Sono distinti in base alle somme complessivamente assicurate, cioè:
1- somme assicurate fino ad € 1 milione: limite di indennizzo pari al 100%, scoperto pari al 15%:
2- somme assicurate fino da 1 a 30 milioni di € : limite di indennizzo pari al 70%, scoperto pari a; 15%;
3- somme assicurate oltre € 30 milioni, libera trattazione tra le parti.

Quali sono i benefici dell’obbligo assicurativo ?

Salvaguardia del patrimonio aziendale e della continuità operativa. Accedere a finanziamenti ed agevolazioni di carattere pubblico.

Cosa succede se non ci si assicura ?
Alle imprese inadempienti sono negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Come posso adeguarmi a questo obbligo ?

E’ possibile stipulare una polizza a parte (stand alone) per solo questi rischi, anche con compagnia di assicurazione diversa rispetto a quella dei rischi base. In alternativa è possibile estendere la polizza in corso per includere questi nuovi rischi obbligatori.

Cosa serve per ottenere un preventivo ?
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Beni in locazione, leasing e simili


Le norme che si sono succedute ed alcune importanti interpretazioni delle stesse da parte del mondo assicurativo e della vigilanza del mercato, rendono ora necessario approfondire di nuovo gli obblighi in capo alle aziende che hanno immobili o beni in affitto, locazione, leasing e simili.
Su questo punto le norme hanno chiarito che l’oggetto della copertura assicurativa è riferito ai beni “
a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni”.
Risulta evidente una contraddizione tra chi deve stipulare la polizza e pagare il premio (conduttore) e chi, in ultima analisi, beneficia della stessa, cioè dell’eventuale indennizzo (proprietario del bene).
Per cercare di mitigare questo squilibrio, il legislatore ha stabilito che “il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità”e prevedendo altresì che, qualora il proprietario non dovesse adempiere a tale obbligo, l’impresa utilizzatrice del bene “ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario”. È, inoltre, previsto che l’impresa utilizzatrice contraente sia creditrice privilegiata ex art. 1891 c.c., comma 4, relativamente al rimborso dei premi pagati, delle spese del contratto e dell’indennizzo parziale a titolo di lucro cessante.
Le descritte novità creano notevoli problemi di ordine applicativo di non agevole soluzione che, in questa sede, ci sembra non possano essere adeguatamente affrontati.

Torniamo al problema dei beni di terzi in azienda.

Ne consegue che l’azienda che ha in locazione un immobile oppure detiene dei beni in leasing, deve assicurarli entrambi per gli eventi catastrofali.

Nel caso di
beni in leasing, le polizze che le società di leasing di solito “offrono” ai propri clienti comprendono già gli eventi catastrofali. Sarà quindi necessario che l’azienda si accerti dalla propria società di leasing che il contratto di assicurazione venga adeguato secondo i dettami della recente normativa. Alcune volte le società di leasing chiedono un canone assicurativo maggiorato, in altri casi il canone rimane invariato. Per l’azienda è comunque necessario avere copia della polizza stipulata dal Leasing perché potrebbe essere richiesta per non incorrere nelle sanzioni previste nel caso di mancata stipula di tale copertura assicurativa contro gli eventi catastrofali.

Nel caso invece di un
immobile in locazione, la questione è più articolata e, a ns. parere, possono verificarsi i seguenti casi:

1)
Immobile di proprietà di una società immobiliare in locazione ad una società operativa, ma con proprietà sostanzialmente coincidente  tra le due società o all’interno del gruppo o famiglia di controllo.
In tal caso occorre solo decidere quale società dovrà stipulare la copertura assicurativa, tenendo conto dei redditi, dei costi, della convenienza e della possibilità di scelta tra le due società. Trattasi del caso più semplice da gestire.

2)
Immobile di proprietà non di una persona fisica, locato ad azienda.
La norma è chiara nello stabilire che la copertura assicurativa degli eventi catastrofali per l’immobile è in carico al proprietario dell’immobile. Sarà quindi il proprietario a dover stipulare questa polizza e sostenerne il costo.
Ma se non lo fa ? Oppure se lo fa, ma non ne comunica la stipula al conduttore ?
Qui si apre uno scenario difficile da districare, che può facilmente arrivare al contenzioso giudiziario tra locatore e locatario.
Secondo alcune interpretazioni, che condividiamo, il conduttore potrebbe, se non fatto dal proprietario, stipulare la polizza per l’immobile ed addebitare al proprietario, con regolare fattura opportunamente giustificata, il costo sostenuto per conto del proprietario.
Segnaliamo anche che, in quest’ultimo caso, il conduttore è obbligato a comunicare al proprietario l’avvenuta stipulazione della polizza.

3)
Immobile di proprietà di persona fisica, locato ad azienda.
Il proprietario, non essendo un’azienda, non è soggetto all’obbligo assicurativo, anche se, come detto sopra, alla fine è il beneficiario ultimo della copertura assicurativa.
In tal caso il proprietario non è tenuto alla stipula e quindi, se si rifiuta (e lo può legittimamente fare) di sottoscrivere l’assicurazione catastrofale, sarà obbligo del conduttore stipulare la polizza e comunicarla poi al proprietario.
In tal caso, il conduttore potrebbe chiedere al proprietario una compensazione del costo assicurativo sostenuto che, - auspichiamo – possa essere negoziato in maniera civile.


 
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