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...NORMATIVA...
Per iscriversi all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi (art.7, paragrafo 2 del Regolamento n.1071/2009/CE e del Decreto 25/11/11, prot. n.291) è necessario presentare la richiesta di iscrizione agli uffici deputati alla tenuta dell’Albo Provinciale, presso l’Amministrazione Provinciale del territorio dove la persona o l’impresa possiede la sede principale dei suoi affari.
Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, l’autotrasporto di cose per conto di terzi, tra cui anche le cooperative ed i consorzi, sono tenuti ad iscriversi all’Albo.

Ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione è indispensabile dimostrare tre requisiti fondamentali:

  • l’idoneità professionale;

  • la capacità finanziaria;

  • l’onorabilità (assenza di sentenze penali, misure di sicurezza ecc.);

nonché dimostrare al proprio Ufficio Motorizzazione il quarto requisito dello stabilimento (sede effettiva in Italia), richiesto dalla normativa comunitaria.

L’attestazione di capacità finanziaria
La capacità finanziaria si intende posseduta quando la persona o l’impresa dimostri una disponibilità pari a:

  • € 9.000,00 qualora l’autotrasportatore disponga di un solo autoveicolo;

  • € 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo.


Con la circolare dell’11 maggio 2012 la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulla dimostrazione del citato requisito che dimostra la capacità finanziaria precisando che:
l’impresa deve dimostrare il requisito ogni anno, e che gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, “ancorché rientranti nel parco veicolare dell’impresa tenuta alla dimostrazione del requisito”, restano esclusi dalla sua dimostrazione;
1. i rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell’impresa sono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria;
2. le attestazioni d’idoneità finanziaria già presentate dalle imprese, in base alle precedenti disposizioni, restano “valide fino al 4 dicembre 2012 e comunque per la durata di un anno”.

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29.04.2013 che trovate in allegato,  di fatto, esclude la possibilità che l'attestazione della capacità finanziaria per gli Autotrasportatori possa essere rilasciata tramite una dichiarazione/appendice alla polizza di Responsabilità Civile Vettoriale (RCV) in corso.
Tale divieto decorre dal 10.05.2013 per le nuove attestazioni, mentre, per quelle in corso, allo scadere dell'annualità della polizza RCV in corso cesserà la validità delle suddette dichiarazioni/appendici.



 
 

COME OTTENERE L'ATTESTAZIONE PER LA CAPACITA' FINANZIARIA
Quindi, le uniche possibilità per attestare la capacità finanziaria sono le seguenti:
1. attestazione rilasciata dal revisore contabile ( vedi circolare M.I.T. del 11.05.2012);
2. attestazione mediante fideiussione rilasciata da Banche, Compagnie di Assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93
3. stipula di una polizza di Responsabilità Civile Professionale ad hoc per gli autotrasportatori (vedi circolare allegata)..

La Capozucca Insurance Broker srl è in grado di proporre TUTTE LE OPZIONI SOPRA INDICATE, a seconda delle necessità e/o possibilità dell'azienda richiedente.
In particolare siamo anche in grado di sottoscrivere la nuova polizza di RC Professionale accettata dalla rispettive province attraverso una apposita convenzione ad hoc. Tale soluzione permette di non dover presentare i bilanci aziendali e quindi è più agevole per aziende con difficoltà patrimoniali.

Per ogni informazione o chiarimento, potete contattarci all'indirizzo capozucca@capozucca.com oppure chiamarci ai numeri sotto indicati chiedendo di Pamela Tomassini o Elisabetta Antinucci.
Vi forniremo un preventivo in tempi rapidissimi.

 
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